LE SPESE INERENTI IL MUTUO CHE PUOI DETRARRE

L’anno successivo all’acquisto della tua prima casa, hai diritto a richiedere la detrazione di alcune delle spese inerenti al mutuo che hai acceso.

Non lo ricorda quasi nessuno, ma è importante saperlo!

Prima di andare nello specifico della compilazione del modello 730 e delle sue novità, vediamo a quali condizioni ed entro quali limiti è ammessa la detrazione degli interessi sui mutui e sui prestiti.

 

Lo sapevi che puoi detrarre dal reddito gli interessi pagati sul mutuo? E non solo…

Nella misura del 19% puoi detrarre gli interessi pagati sulle seguenti tipologie di mutuo:

  • mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (rigo E7);
  • mutui ipotecari stipulati prima del 1993 su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 8);
  • mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione su tutti gli edifici compresa l’abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 9).
  • mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 10);
  • prestiti e mutui agrari di ogni specie (righi da E8 a E10 codice 11).
  • le maggiorazioni corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta relative a mutui stipulati in altra valuta; 
  • la commissione spettante agli istituti di credito per la loro attività di intermediazione
  • gli oneri fiscali (compresa l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato); 
  • la c.d. “provvigione” per scarto rateizzato nei mutui in contanti, le spese di istruttoria e le spese di perizia tecnica; 
  • la penalità per anticipata estinzione del mutuo le spese notarili che comprendono sia l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.2.3), sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, ad esempio, l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca.

Consigli per la dichiarazione dei redditi degli interessi pagati sui mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale.

Modello 730/2023: le novità.

Questo 2023 modifica le modalità di compilazione del modello 730/2023.

Fino allo scorso anno c’era un’unica colonna da compilare, quest’anno in corrispondenza del rigo E7 ci sono due distinte colonne.

Quindi, per periodo d’imposta 2022, vediamo le novità di compilazione circa l’indicazione degli interessi passivi pagati sul mutuo per l’abitazione principale.

Gli interessi passivi, mutuo abitazione principale, oggetto di detrazione, devono essere inseriti nel quadro E, rigo E7 del 730 (quadro RP per il modello Redditi).

Venendo alla compilazione:

  • nella colonna 1 bisogna indicare gli importi (interessi e oneri accessori) corrisposti nel 2022 e dovuti per contratti di mutuo stipulati entro il 31/12/2021. L’importo indicato in colonna 1 deve comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere “7”;
  • nella colonna 2 invece trovano posto gli importi pagati nel 2022 e dovuti per contratti di mutuo stipulati a partire dal 1° gennaio 2022 e l’importo degli interessi relativi ai mutui per cui dal 1° gennaio 2022 è intervenuto un accollo/subentro/rinegoziazione.

In questi casi per data di stipula del mutuo è da intendersi la data di stipula del contratto di accollo/subentro/rinegoziazione/ del mutuo.

L’importo indicato in colonna 2 deve comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere “48”.

La detrazione del 19% spetta su un importo massimo di 4.000 euro. Dunque questo è l’importo massino che potremo indicare nelle suddette colonne.

Ulteriori precisazioni

Prima di inserire la spesa in dichiarazione dei redditi è necessario sapere che:

  • la detrazione spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo al mutuo;
  • se l’immobile acquistato è sottoposto a ristrutturazione edilizia, la detrazione spetta dalla data in cui viene adibito ad abitazione principale, purché questo avvenga sempre entro due anni dall’acquisto;
  • se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a partire dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall’acquisto, l’acquirente notifichi al locatario l’intimazione di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l’immobile sia adibito ad abitazione principale.

Si ha diritto alla detrazione anche se l’unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l’acquisto.

Infine, è utile segnalare che la detrazione per le spese sostenute per gli interessi passivi spettano indipendentemente dal reddito del contribuente.

In caso di dubbi, chiedi sempre al Caf o al tuo commercialista!

Giada Carniato

Cell. 338 2931516

Mail: info@giadacarniato.com

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